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Polizza infortuni, come dormire sogni tranquilli



Polizza Infortuni San Bonifacio Verona

Come preannunciato nel mio precedente post oggi ti spiegherò come funziona e cosa si intende quando si parla della garanzia “morte” in una polizza infortuni.

Questa garanzia è operante solo se la morte è conseguenza diretta di un infortunio.

L’indennizzo viene corrisposto ai Beneficiari designati in polizza al momento della sottoscrizione del contratto o, in difetto, agli eredi legittimi dell’Assicurato in parti uguali.

La Somma Assicurata per il caso Morte non si può cumulare con quella prevista dalla Garanzia Invalidità Permanente, tuttavia se dopo il pagamento di un indennizzo per Invalidità Permanente l’assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, verrà corrisposta ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte – se superiore – a quello già pagato per Invalidità Permanente*.

A volte le condizioni di polizza possono prevedere anche la "morte presunta", ciò significa che, se il corpo dell'assicurato risulta disperso, decorso un periodo solitamente di sei mesi dalla dichiarazione di morte presunta, la Compagnia liquiderà l'indennizzo spettante per tale garanzia.

La Morte avvenuta a seguito di Eventi Catastrofali (Terremoti, Alluvioni, ecc.) solitamente è sempre esclusa ma a volte con un piccolo incremento di premio si può aggiungere alla copertura*.

* fai attenzione perché la clausola può cambiare a seconda della Compagnia di Assicurazioni

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