top of page

Codice della Strada, art. 189 – comportamento da tenere in caso di incidente

  • Marconi
  • 15 feb 2016
  • Tempo di lettura: 2 min


Marconi Assicurazioni San Bonifacio RCA

Il nuovo codice della strada all'art. 189 descrive in maniera dettagliata il comportamento che l'utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un "crescendo" di obblighi in relazione alla maggiore delicatezza delle situazioni che si possono presentare.

Così è previsto, per quanto qui interessa, l'obbligo di fermarsi in ogni caso, cui si aggiunge, allorché vi siano persone ferite, quello di prestare loro assistenza.

L'inottemperanza all'obbligo di fermarsi è punita con la sanzione amministrativa in caso di incidente con danno alle sole cose (comma quinto) e con quella penale della reclusione fino a quattro mesi in caso di incidente con danno alle persone (comma sesto).

In tale seconda ipotesi se il conducente si è dato alla fuga la norma contempla la possibilità dell'arresto in flagranza nonché la sanzione accessoria della sospensione della patente; la sanzione penale è più grave (reclusione fino ad un anno e multa) per chi non ottempera all'obbligo di prestare assistenza.

Si tratta di comportamenti diversi, lesivi di beni giuridici diversi ed attinenti, nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di fermarsi, alla necessità di accertare le modalità dell'incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradali e nel caso di omissione di soccorso, a principi di comune solidarietà.

Quanto in particolare al reato di cui all'art. 189, comma 6, trattasi di un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste, come si è già osservato, nell'allontanarsi dell'agente dal luogo dell'investimento così da impedire o comunque, ostacolare l'accertamento della propria identità personale, l'individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalità dell'incidente in tema di circolazione stradale, risponde del reato previsto dall'art. 189, comma sesto (in relazione al comma primo), il soggetto che, coinvolto in un sinistro con danni alle persone, effettui soltanto una sosta momentanea, insufficiente a garantire l'adempimento degli obblighi di fermarsi e di fornire le proprie generalità ai fini del risarcimento.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, 28 luglio 2015 n. 33335

Commenti


Post recenti
Cerca per tag
Seguici
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon

Inviaci una richiesta

A QUALE AGENZIA VUOI SCRIVERE

Grazie per averci scritto, riceverai una risposta a breve!

  • YouTube Icona sociale
  • Facebook Icona sociale
  • LinkedIn Icona sociale
  • Instagram Icona sociale
  • RSS Icon sociale

Copyright © 2023

Marconi Assicurazioni Snc  con voi dal 1974 

ORARI: DAL LUN-GIOV 08:30–12:30, 15:00–18:30; VEN 08:30–13:30

Privacy & Cookie Policy

Trasparenza

 

MARCONI ASSICURAZIONI SNC DI MARCONI A. e C.

Società iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi al numero A000118501, dalla data del 05 marzo 2007

Sede legale in Via Trento n. 78 - 37047 San Bonifacio VR - P.IVA 02286330234

TEL 0457611583 FAX 0456101281 MAIL agenzia.sanbonifacio@gruppoitas.it PEC marconiassicurazionisnc@legalmail.it

 

INTERMEDIARIO SOGGETTO AL CONTROLLO DELL'IVASS

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario possono essere verificati consultando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito internet dell’IVASS https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

bottom of page